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Romanzo o annotazione
E' davvero molto difficile scrivere un'attività di Polizia Giudiziaria sotto forma di racconto o romanzarla. Considero l'opera stilisticamente scorrevole, i cui contenuti sono avvalorati anche da alcune foto dei rilievi effettuati durante le diverse idagini trattate, si perchè si va dal caso Carretta al delitto di Novi Ligure, per un operatore del settore risulta un po' troppo superficiale e secondo me non mette in risalto le vere difficoltà che la legge e i contesti in cui ci si trova ad operare impongono agli investigatori, comunque piacevole, magari fosse tutto alla CSI, ma nei casi trattati noon c'è fiction.
Dispone l’art. 357 cpp che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova
Secondo giurisprudenza consolidata le relazioni di servizio indirizzare al responsabile dell’ufficio, reparto o istituto di appartenenza qualora contengano gli elementi essenziali previsti dall’art. 115 disp.att.cpp (vedi più avanti) sono idonee ad essere utilizzate nel procedimento come annotazioni.
Sempre in base all’art. 357 cpp non è sufficiente un’annotazione e deve essere invece redatto verbale per:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o da altre persone;
c) perquisizioni e sequestri;
d) identificazione, acquisizione di plichi e corrispondenza, accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone, perquisizioni e sequestri;
e) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
Oltre a questa elencazione deve essere redatto in relazione a svariate altre specifiche attività, di volta in volta specificati nelle disposizioni che li regolano, come nel caso dell’arresto e fermo.