Cieli di tempesta Cieli di tempesta

Cieli di tempesta

Letteratura italiana

Editore


Le vite di tre persone si intrecciano quando viene assassinato un uomo; l’ispettore Alessandro Rossini si trova costretto a usare tutta la sua abilità per affrontare questo caso, il più difficile della sua carriera, e nel contempo mettere ordine nella sua vita; il giovane Nicholas, temendo di essere un testimone scomodo, deve lottare per la sua vita, mentre il collega dell’ispettore, Luca Bernardi, non solo deve aiutare l’amico in difficoltà, ma anche fare i conti con il suo passato... La verità si rivelerà scioccante, così come la piega che prenderanno le vite di alcuni protagonisti.



Recensione della Redazione QLibri

 
Cieli di tempesta 2011-10-25 14:22:52 Sydbar
Voto medio 
 
4.8
Stile 
 
4.0
Contenuto 
 
5.0
Piacevolezza 
 
5.0
Sydbar Opinione inserita da Sydbar    25 Ottobre, 2011
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Cieli in tempesta

Opera prima di Michael Gibbs, scrittore emergente italiano, nonostante il nome.
Thriller molto avvincente, con continui cambi di prospettiva ed indagine altalenante nei risultati. I personaggi sono molto ben delineati e molto bella la ricostruzione dei curriculum vitae di alcuni investigatori della Polizia di Stato.
La trama racchiude in sè molti argomenti attuali della società odierna, alcolismo, gioco d'azzardo, adulterio si intrecciano magistralmente e cosa molto bella non sempre i protagonisti possono essere vincenti ma allo stesso modo non è detto che non debbano superare gli ostacoli che la penna di questo autore mette sul loro cammino.
La morte di un docente univeristario, uno studente testimone inconsapevole (di cosa?), due Ispettori dalle personalità opposte ma ben affiatati, donne all'apparenza tranquille ma allo stesso tempo agitate come un mare in tempesta.
Tutti questi ingredienti, uniti a dei capitoli non molto lunghi, rendono l'opera piacevole alla lettura.
Unica nota negativa ma superficiale i caratteri molto piccoli utilizzati per scrivere il libro.
Complimenti alla casa editrice "Il Ciliegio" un buon investimento.
Piacevole sorpresa.
Buona lettura.
Syd

PS per l'autore:

Interrogatorio
Nel processo penale (d. proc. pen.)
È l'atto tipico della fase delle indagini preliminari e come tale non ha, almeno di regola, una funzione probatoria, ma serve, come gli altri atti d'indagine, a consentire l'accertamento della sussistenza di elementi idonei a fondare la decisione del P.M. in ordine all'esercizio dell'azione penale; è quindi un mezzo di garanzia per l'indagato il quale in questa sede può far valere oralmente le sue difese.
Potrà acquisire valore probatorio se il processo si svolgerà secondo le forme di uno dei riti speciali privi di dibattimento.
L'(—) è dunque atto tipico della fase inquisitoria del procedimento, poiché nel dibattimento, o in quella sua anticipazione costituita dall'incidente probatorio, l'imputato o l'indagato può essere solo sottoposto, con il suo consenso, all'esame di cui agli artt. 208-210 c.p.p.
All'(—) procede di regola il P.M. (art. 375 c.p.p.) ovvero la P.M. su sua delega (art. 370 c.p.p.), ma sono previste anche ipotesi in cui procede il giudice delle indagini preliminari, e cioè nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.), quando sia stata adottata la misura della custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare (art. 294 c.p.p.) o nel corso dell'udienza preliminare. In tale ultimo caso, l'interrogatorio potrà essere svolto, su richiesta di parte, nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p. (cd. cross examination), sicché le sue risultanze saranno utilizzabili nel dibattimento ex art. 514 c.p.p.
Esso è svolto alla presenza del difensore.
L'art. 141bis c.p.p. prevede, inoltre, che quando la persona da interrogare è detenuta, l'atto di interrogatorio deve essere fonoregistrato o riprodotto audiovisivamente a pena di inutilizzabilità.
Il difensore deve essere avvisato dell'(—) a pena di nullità nella fase delle indagini preliminari.
La riforma introdotta dalle norme del c.d. giusto processo (L. 63/2001) ha previsto una novità importante in tema di dichiarazioni rese dall'imputato/indagato nell'interrogatorio, il quale ammetta le proprie responsabilità e/o riferisca anche sulle responsabilità di altri: in particolare, quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la veste di imputato; quando invece narra fatti riguardanti la responsabilità penale di altri, assume la veste di testimone. Ciò ha indotto il legislatore a imporre particolari cautele nella fase preliminare dell'interrogatorio, onde richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando. Il nuovo terzo comma dell'art. 64, infatti, prevede che prima che inizi l'interrogatorio la persona deve essere avvisata che: a) le dichiarazioni rese potranno sempre essere utilizzate contro di lui; b) ha facoltà di non rispondere, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso; c) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone.
L'omissione degli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese; l'omissione del solo avvertimento di cui alla lettera c) rende inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti della persona accusata.
A meno che non si prosegua con un rito speciale privo della fase dibattimentale, il verbale d'interrogatorio va inserito nel fascicolo del P.M., tra gli atti cioè che non sono portati preventivamente a conoscenza del giudice del dibattimento. Però, se in dibattimento l'imputato è contumace, assente o rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice, su richiesta di parte, disporrà la lettura dell'(—) reso nella fase precedente con le modalità e i limiti previsti dall'art. 513. Inoltre, se l'imputato accetta di sottoporsi ad esame, l'(—) precedentemente reso potrà essere utilizzato dal P.M. per eventuali contestazioni, per le finalità di cui all'art. 503 c.p.p.

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